Decreto semplificazioni: emendamenti PD sugli articoli relativi alla scuola

Nel decreto semplificazioni sono contenute alcune importanti norme relative alla scuola.
Sull’art. 50, relativo all’organico dell’autonomia, alla Camera è stata condotta dal Gruppo PD una forte battaglia parlamentare, di cui si ha testimonianza in vari interventi in commissione ed anche nella dichiarazione di voto finale da parte dell’on. Bressa. Infatti, il testo emendato definitivo non corrisponde a quello che il Pd ha proposto e che è stato votato positivamente nelle commissioni referenti.
Al Senato presentiamo alcuni importanti emendamenti sugli artt. 50 (attuazione dell’autonomia),
Art.51 (potenziamento del sistema nazionale di valutazione), art.53 (edilizia scolastica).
Riguardano gli organici del personale per renderli più flessibili rispetto all’incremento del numero degli studenti; la valutazione, per renderla a campione e non generalizzata, come avviene nella maggior parte dei paese europei; l’edilizia scolastica, per togliere gli investimenti nel miglioramento e nella messa in sicurezza delle scuole dai vincoli del patto di stabilità, l’ edilizia scolastica, inserendola tra le destinazioni delle risorse dell’8 per mille.
Domani mattina alle 8.30 li illustrerò in commissione Affari Costituzionali, commissione referente per il disegno di legge n. 3194 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Emendamenti:

    • Art. 50 (assunzioni in deroga al patto di stabilità)
  • Em. 50.0.5 – Dopo l’articolo 50 aggiungere il seguente:”Art. 50-bis
    (Modifica dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di assunzioni)1. All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole “si applicano” sono inserite le seguenti: “, anche in deroga all’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 settembre 2011, n. 149,”.
    2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».BASTICO, RUSCONI, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA
  • Art. 50 (attuazione dell’autonomia)

  • Em. 50.7- Al comma 2, dopo le parole “dalla legge 15 luglio 2011, n. 111″ inserire le seguenti “ed in coordinamento con quanto previsto dal comma 3,”BASTICO, RUSCONI, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

  • 50.8- Al comma 3, sopprimere le parole da “, nei limiti dei risparmi di spesa” fino a “n. 113,”BASTICO, INCOSTANTE, RUSCONI, ADAMO, CECCANTI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, MARINO MAURO, PROCACCI, SANNA, SOLIANI, VITA, VITALI

  • Art. 51 (Invalsi)
  • Em 51.2- Sostituire il comma 2 con il seguente:”2. Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l’esame di Stato, sono effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico. La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, è effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati. I risultati della valutazione sono messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto.”RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

  • Art. 53 (8×1000/edilizia scolastica)
  • Em. 53.0.3 – Dopo l’articolo 53 aggiungere il seguente:”Art. 53-bis
    (Modifica della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell’otto per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale ad interventi di valorizzazione ed ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico)1. All’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopi di interesse sociale» sono inserite le seguenti: «e culturale».
    2. All’articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, valorizzazione ed ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico».BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

 

  • Art. 53 (patto di stabilità/edilizia scolastica)

  • Em. 53.0.2 – Dopo l’articolo 53 aggiungere il seguente:
    “Art. 53-bis
    (Esclusione dal patto di stabilità interno per l’anno 2012 delle spese realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici)1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, sono esclusi, per l’anno 2012, dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».
    2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

1 Commento a “Decreto semplificazioni: emendamenti PD sugli articoli relativi alla scuola”

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  1. [...] in relazione agli ingenti bisogni, e sono spesso bloccate dai vincoli del patto di stabilità.Nel decreto-legge semplificazioni (art.53) sono state introdotte norme volte a rilanciare gli investimenti in edilizia scolastica e alla [...]

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